Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2014 - pubb. 12/02/2010

Scontro tra veicoli ed animali e presunzione di colpa; principio di non contestazione, contenuto ed effetti

Tribunale Piacenza, 02 Febbraio 2010. Est. Morlini.


Circolazione stradale – Scontro tra veicoli ed un animale – Presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c. – Presunzione ex art. 2052 c.c. – Pari efficacia – Superamento della presunzione a carico dei singoli soggetti – Conseguenze.

Processo civile – Principio di non contestazione – Cause contumaciali – Non operatività – Contestazione generica – Efficacia nei confronti delle parti e dei terzi – Applicazione ai fatti principale e secondari – Efficacia nei confronti della parte destinataria dell’allegazione – Diritti non disponibili – Esclusione.

Processo civile – Principio di non contestazione – Applicazione alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della L. 69/2009.



Nel caso di scontro tra un veicolo ed un animale, il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, codice civile ed a carico del proprietario dell’animale ex art. 2052 codice civile, comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto, quando non sia possibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettive colpe, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il principio di non contestazione non opera nelle cause contumaciali; non può essere aggirato da una contestazione generica; riguarda non solo l’attore, ma anche il convenuto ed i terzi; è esteso non solo ai fatti principali, ma anche ai fatti secondari; s’applica solo ai fatti od alle situazioni riferibili alla parte destinataria dell’allegazione, non anche a quelli sicuramente da essa non conosciuti; non si applica alle controversie in cui si tratta di diritti non disponibili ed ai contratti per i quali è prescritta la forma scritta. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il principio di non contestazione, pur se codificato legislativamente solo con la L. n. 69/12009 tramite la modifica dell’art. 115 codice procedura civile, aveva in realtà già da diversi anni trovato cittadinanza nell’ordinamento, in virtù di un’interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte; pertanto, l’intervento legislativo non può essere ricostruito come una vera e propria modifica normativa, ma piuttosto come una mera ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa sulla base del dato normativo pregresso, con la conseguenza che il principio, così come ricostruito dalla giurisprudenza a partire dal 2002, deve essere utilizzato anche nella decisione delle controversie cui la novella del 2009 non è ratione temporis applicabile. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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