Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19739 - pubb. 23/05/2018

Immissioni, normale e valutazione in concreto

Appello Milano, 08 Maggio 2018. Est. Maria Grazia Federici.


Immissioni – Normale Tollerabilità – Circostanze ambientali – Abitudini degli abitanti – Valutazione in concreto – Durata delle immissioni



Non è suscettibile di censura la decisione con cui il Tribunale, richiamando i principi giurisprudenziali riguardo la necessità di accertamento in concreto del fenomeno a prescindere dall’effettuazione di prove tecniche, ha ritenuto di escludere che le immissioni denunciate possano nella specie considerarsi superiori ai limiti della normale tollerabilità, dovendosi al riguardo osservare che vale il rilievo – opportunamente evocato dal primo Giudice con riferimento a condivisibile principio riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, imponendosi un’esigenza di contemperamento tra esigenze abitative, da lato, ed esigenze ricreative e sportive dall’altro, non è possibile astrarsi dalla concreta valutazione di ormai diffuse abitudini di vita e comportamenti sociali. Alla luce di tali esigenze e costumi di vita, nel contesto dell’apprezzamento discrezionale di cui all’art. 844 c.c. conducente alla determinazione del limite della tollerabilità, quest’ultimo non può essere dal Giudice di merito individuato in termini assolutamente anelastici, del tutto avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, che assumono rilevo, quali elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze vengono in rilevo. (Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva escluso che le immissioni superassero la soglia di tollerabilità, in ragione, tra l’altro, della durata ritenuta limitata nel tempo). (Francesco Curioni) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Curioni


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