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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18315 - pubb. 25/10/2017.

La cessione del credito ad una persona fisica non può trasmettere una natura consumeristica in origine assente


Tribunale di Ravenna, 19 Settembre 2017. Est. Farolfi.

Consumatore – Clausole vessatorie – Riferimento alla figura del soggetto originariamente contraente – Cessione del credito – Irrilevanza


La disciplina a tutela del consumatore in tema di clausole vessatorie, operando il giudizio di vessatorietà sul “significativo squilibrio” fra diritti ed obblighi reciprocamente assunti, non può che far riferimento alla figura del soggetto originariamente contraente che, ove sia una società immobiliare, è esclusa dal campo di applicazione della stessa, con la precisazione che l’eventuale successiva cessione del credito non muta la natura non consumeristica dello stesso: sarebbe altrimenti facilmente aggirabile la limitazione normativa volta ad applicare tale disciplina ai soli soggetti consumatori e, dall’altro, tradito l’affidamento che la controparte contrattuale nutre legittimamente allorchè si trovi a contrattare con una società commerciale; il fatto che una società ceda il proprio credito ad una persona fisica non può dunque trasmettere al credito una natura consumeristica che era assente nel momento genetico in cui lo stesso è sorto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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