Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1781 - pubb. 10/07/2009

Inserzione pubblicitaria, limitazione di responsabilità e risarcimento in forma specifica

Tribunale Torino, 25 Novembre 2008. Est. Di Capua.


Contratti – Clausola di limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave – Nullità – Limitazione della responsabilità per inadempimento di non scarsa importanza – Validità.

Risarcimento del danno – Onere della prova – Valutazione equitativa – Condizioni – Prova dell’esistenza del danno – Necessità.



Deve ritenersi valida ed efficace la clausola, specificamente approvata per iscritto dalla committente ai sensi dell’art. 1341 codice civile, con cui si prevede che la società alla quale venga commissionata un’inserzione pubblicitaria risponda unicamente delle omissioni e degli errori relativi alla pubblicità, che annullino o riducano gravemente l’efficacia della stessa (e che le vengano segnalati dal committente), con la previsione che in tal caso il committente avrà unicamente diritto alla ripetizione gratuita dell’inserzione interessata nell’edizione successiva. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Poiché l’onere di provare il danno risarcibile incombe sempre sulla parte danneggiata, per farsi luogo alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 codice civile (ai sensi del quale il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare è determinato dal giudice con valutazione equitativa), occorre pur sempre che si tratti di impossibilità o difficoltà di prova sull’ammontare e non sull’esistenza del danno; occorre, in sostanza, che l’evento lesivo sia certo ma sia incerta la sua estensione o l’estensione dei suoi effetti economici negativi. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


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