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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17781 - pubb. 01/08/2017.

Eccezione di pagamento e di interruzione della prescrizione quali eccezioni in senso lato. Compensazione atecnica. Confessione stragiudiziale contenuta nell’atto di citazione


Appello di Genova, 20 Aprile 2016. Est. Baudinelli.

Proponibilità dell’eccezione di pagamento oltre i termini processuali previsti a pena di decadenza – Rilevabilità d’ufficio del pagamento risultante agli atti di causa, quale modalità di estinzione del credito dedotto in giudizio

Proponibilità dell’eccezione di interruzione della prescrizione oltre i termini processuali previsti a pena di decadenza – Rilevabilità d’ufficio dell’interruzione della prescrizione se risultante agli atti di causa

Rilevabilità d’ufficio della compensazione atecnica, a prescindere dall’eccezione della parte, anche oltre i termini processuali previsti a pena di decadenza, quando i presupposti siano risultanti agli atti di causa

Presupposti ed efficacia della confessione stragiudiziale espressa in atti giudiziari


L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (nella specie, mediante le scritture contabili esibite e la consulenza tecnica d'ufficio disposta in ordine a quest'ultime), ancorché la questione non sia stata proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 180, comma 2, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005. (Paolo Martini) (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)

L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro-eccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. (Paolo Martini) (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)

Il principio, secondo il quale l'istituto della compensazione (postulando l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti) non trova applicazione nel caso in cui non sussista la predetta autonomia di rapporti, per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di un’unica relazione negoziale (ancorché complessa), non esclude la possibilità della valutazione, nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per contro, può sempre aver luogo ed alla quale, anzi, il giudice deve procedere anche d'ufficio, trovando il detto principio applicazione, per converso, al solo fine di escludere che, a tale operazione, possano essere opposti i limiti di carattere tanto sostanziale quanto processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività della compensazione stessa quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli artt. 1241 e segg. cod. civ. (Paolo Martini) (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)

Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato (infatti, la sottoscrizione della parte, titolare del potere di disposizione, del mandato in calce o a margine della citazione, implica che la suddetta si assuma direttamente la paternità dell’atto di citazione e del contenuto di esso, il che priva di rilevanza la questione della presunta assenza di potere dispositivo del diritto in capo al difensore, che a sua volta sottoscrive il medesimo atto di citazione). (Paolo Martini) (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara, e Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara


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