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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17413 - pubb. 07/06/2017.

L’imposta di registro sulla sentenza di usucapione grava solo sull’acquirente


Appello di Brescia, 22 Maggio 2017. Est. De Palma.

Imposta di registro – Su sentenza di acquisto per usucapione – Debito solidale delle parti del giudizio – Divisione interna tra tutti i coobbligati – Esclusione – Gravame sulla sola parte acquirente – Affermazione


Nei rapporti interni tra i debitori, l’obbligazione tributaria afferente al trasferimento immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell’art.1298 c.c., norma che è applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma anche alle obbligazioni ex lege venute ad esistenza non nell’interesse comune ma in quello di taluno dei coobbligati in solido.
Nei rapporti interni, l’obbligazione tributaria grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l’usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio.
Appare ragionevole applicare anche all’acquisto per usucapione il principio sancito dall’art.1475 c.c. che fissa, nel rapporto con l’alienante. L’obbligo del compratore di pagare l’imposta di registro quale spese inerente alla vendita, mentre la solidarietà tra i contraenti vale solo nei rapporti con l’amministrazione tributaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi


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