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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16848 - pubb. 08/03/2017.

Istanza ex art.700 c.p.c. di restrizione dell’ipoteca iscritta dal creditore ingiungente


Tribunale di Bologna, 29 Luglio 2015. Est. Costanzo.

Procedimento monitorio – Opposizione – Istanza di restrizione in via d’urgenza dell’ipoteca iscritta dall’ingiungente – Ammissibilità – Criteri di valutazione della fondatezza


Non pare precluso al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo un esame, anche interinale, circa l’eventuale eccesso nell’attuazione della cautela e così il potere di adottare un provvedimento interinale suscettibile di controllo.
L’istanza di restrizione dell’ipoteca andrà esaminata con riferimento al credito affermato dall’ingiungente, indipendentemente da ogni valutazione circa la probabile fondatezza dell’opposizione.
L’eccedenza del valore dei beni ipotecati rispetto alla cautela da somministrarsi porta a ritenere in concreto giustificato il periculum in mora, in base al’elementare rilievo secondo cui il vincolo ipotecario è di regola ostacolo in fato alla libera commerciabilità dei beni. [Fattispecie relativa a ipoteca iscritta nei confronti di società esercente l’attività di costruzione e di vendita di immobili, uno dei quali prossimo alla vendita.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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