Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1635 - pubb. 06/04/2009

Soluzione di questioni opinabili e responsabilità dell’avvocato

Tribunale Mantova, 02 Dicembre 2008. Pres., est. Bernardi.


Responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Omissione - Onere della prova.

Responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Esito dipendente da interpretazione di norme di legge e soluzione di questioni opinabili - Responsabilità - Insussistenza.



In tema di responsabilità civile dell'avvocato il cliente che assuma di aver subito un danno in conseguenza della omissione di una attività professionale ha l'onere di provare che l'attività omessa avrebbe potuto determinare una decisione diversa e più favorevole della controversia (fattispecie in tema di mancata partecipazione del difensore alla discussione di un ricorso in appello in materia di lavoro). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non sussiste la responsabilità dell’avvocato laddove l’esito sfavorevole del giudizio promosso dipenda dalla interpretazione di norme di legge o, comunque, dalla risoluzione di questioni opinabili (fattispecie in tema di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale