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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15996 - pubb. 25/10/2016.

Diffamazione in occasione di comizio elettorale e scriminante ex art. 51 c.p.


Tribunale di Bari, 14 Ottobre 2016. Est. Coda.

Diffamazione in occasione di un comizio elettorale – Risarcimento danni ex art. 2043 c.c. – Legittimo esercizio del diritto di critica ex art. 21 Cost. – Scriminante ex art. 51 c.p.c – Sussistenza


Nel valutare la portata offensiva di una frase (nella specie caratterizzata da espressioni del tipo “insignificante”, affetto da “immoralità umana” ed “amoralità politica”), e l’eventuale sussistenza della scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p., il giudice deve tenere conto dell’occasione che determina la reazione critica e della situazione storico politica complessiva; in sostanza, nell’ambito di una competizione politica normalmente caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di una maggiore aggressività, la pronunzia di espressioni oggettivamente offensive se avulse dal contesto nel quale sono pronunziate, possono invece ritenersi lecite.

La situazione politica del mondo attuale è attraversata da forte contrapposizione, il più delle volte ostentata linguisticamente e retoricamente per ottenere facile consenso mediatico: ciò fa ritenere legittimo l’uso di toni oggettivamente aspri e polemici e le opinioni possono essere espresse anche con termini pungenti, con frasi suggestive e finanche paradossali, che garantiscono l’efficacia della comunicazione e catturino l’attenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico.

I limiti a tale ampia libertà di comunicazione sono costituiti dal fatto che oggetto della critica deve essere un aspetto della dimensione pubblica del personaggio criticato ed anche duramente contestato. (Antonello Falco) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonello Falco


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