Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15368 - pubb. 01/07/2016

Fideiussione, competenza territoriale e perimetro delle garanzie plurime

Tribunale Milano, 17 Maggio 2016. Est. Silvia Brat.


Competenza per territorio – Foro convenzionale – Assenza di esclusività – Effetti

Fideiussione – Clausole a semplice richiesta – Effetti – Contratto autonomo di garanzia

Fideiussione – Pluralità di fideiussori – Effetti – Solidarietà



La designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, con la conseguenza che una clausola con la quale sia «stabilita» la competenza di un certo foro «per qualsiasi controversia» è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l’ambito oggettivo di applicabilità di quel foro, che si aggiunge a quelli cui la competenza territoriale appartiene per legge. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui il fideiussore si impegni a provvedere al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale «a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore», così rinunciando alla facoltà di opporre eventuali eccezioni spettanti al debitore medesimo, l’esplicita deroga al regime normativo tipico della fideiussione riconduce la polizza che la contiene alla categoria del contratto autonomo di garanzia, che ammette la sola «exceptio doli». (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

L’esistenza di separate garanzie non limita quella prestata da ciascun garante, né determina alcun diritto alla preventiva escussione di una garanzia rispetto all’altra, rimanendo ogni fideiussore responsabile in solido per l’intero dell’importo garantito. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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