Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15123 - pubb. 01/06/2016

Trattamento dati personali, tutela d’urgenza e inapplicabilità alla persona giuridica

Tribunale Napoli Nord, 29 Aprile 2016. Est. Rabuano.


Codice della privacy – Trattamento dati personali – Tutela d’urgenza – Persona giuridica – Inapplicabilità

Centrale Allarme Interbancaria (C.A.I.) – Potere ai segnalanti riguardo integrazioni, rettifiche e cancellazioni – Norme applicabili – Sussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Cancellazione evidenza in Centrale Allarme Interbancaria – Fumus boni iuris – Sussistenza



Il nuovo testo dell’art. 152 codice privacy, introdotto dall’art. 34, comma 9, d. lgs. n. 150/11, nel rinviare con il comma 1 bis alla disciplina processuale prevista dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 150/11, prevede una forma tipica di tutela d’urgenza in materia di controversie relative al trattamento dei dati personali che riguardano esclusivamente le persone fisiche e non quella giuridiche. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

In attuazione dell’art 11 del d.m. n. 458/01, nella parte in cui prevede che la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione del dato rappresentato dall’iscrizione è compiuta dalla Banca d’Italia o dal responsabile su comunicazione dell’ente segnalante, la stessa Banca d’Italia con la norma di cui all’art. 4 del Regolamento del 29.1.2002, adottato in forza dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 507/99, ha riconosciuto agli enti segnalanti il potere di procedere autonomamente alla integrazioni, rettifiche e cancellazioni. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 3, della l. n. 386/1990, che rinvia ora all’art. 7 d.lgs. n. 174/03, il soggetto il cui nominativo è stato iscritto nella Centrale Allarme Interbancaria (C.A.I.), corrispondendo al portatore l’importo del titolo, maggiorato dagli interessi, dalla penale del 10% e dalle eventuali spese per la formale constatazione del mancato pagamento e fornendo la prova dell’avvenuto pagamento all’istituto trattario, entro i termini e con le modalità prescritte dall’art. 8 della l. n. 386/1990, ha il diritto alla cancellazione della sua iscrizione nella sezione, remota e centrale, del predetto archivio informatizzato, dovendosi altresì escludere qualsiasi discrezionalità del trattario, o del pubblico ufficiale, in ordine al tipo di prova ai fini della verifica della tempestività. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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