Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14998 - pubb. 13/05/2016

E’ nullo il contratto di telefonia per mancanza dell’oggetto del contratto se le prestazioni non sono chiaramente individuabili nel modello contrattuale e il gestore risponde del risarcimento del danno per la disattivazione della linea

Tribunale Vicenza, 22 Febbraio 2016. Est. De Giovanni.


Contratto di telefonia – Modello contrattuale – Mancanza o indeterminabilità dell’oggetto – Nullità – Disattivazione della linea telefonica – Illecito extracontrattuale – Risarcimento del danno



Nel caso di sottoscrizione di un modello contrattuale per telefonia in cui non siano chiare le prestazioni spettanti alle parti, sia in termini di indicazione del servizio a cui si obbliga il gestore, sia in termini di corrispettivo per l’utente, il contratto è nullo per mancanza dell’oggetto. La disattivazione della linea telefonica di uno studio professionale legale per il tempo di due mesi sulla scorta di un contratto nullo, rappresenta un illecito extracontrattuale che comporta il risarcimento sia per danno non patrimoniale, per i disagi e lo stress sopportati dal professionista (parificato in questa materia al consumatore come utente finale), sia per danno patrimoniale valutabile in termini di diminuzione del fatturato per l’impossibilità di relazionarsi con la clientela. Il danno può essere valutato complessivamente in termini equitativi. (Paolo Doria) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Paolo Doria


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