Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14985 - pubb. 12/05/2016

La violazione degli obblighi di informazione e il malfunzionamento dei servizi telefonici comportano la risoluzione del contratto di telefonia e il risarcimento del danno

Tribunale Vicenza, 16 Marzo 2016. Est. Rago.


Contratti di telefonia – Fornitura di servizio inadeguato a studio professionale – Malfunzionamento del servizio per un anno – Violazione degli obblighi informativi – Risoluzione del contratto e risarcimento del danno



Nel caso in cui il gestore telefonico faccia sottoscrivere un contratto di fornitura di servizi di telefonia ad uno studio professionale senza verificare eventuali incompatibilità tecniche con gli impianti esistenti e senza informare l’utente dei possibili problemi che potrebbero insorgere, il medesimo gestore viola l’obbligo informativo afferente la qualità del servizio. La violazione di detto obbligo informativo e il malfunzionamento del servizio telefonico per oltre un anno comportano grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno. L’utente telefonico deve provare la fonte negoziale del rapporto allegando l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni che incombono sul gestore. Il risarcimento comprende il danno emergente rappresentato dalle spese sostenute per interventi tecnici per il ripristino del servizio e l’eventuale lucro cessante che deve essere adeguatamente provato in relazione alla diminuzione del fatturato e alla perdita dalla clientela subita dallo studio professionale. Va riconosciuto anche il danno non patrimoniale rappresentato dallo stato di preoccupazione, agitazione e di stress subiti dal professionista che veda con impotenza lo studio isolato dalla propria clientela trovandosi nell’impossibilità di accedere agli strumenti tecnologici ormai indispensabili nella quotidianità. (Paolo Doria) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Paolo Doria


Il testo integrale


 


Testo Integrale