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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14503 - pubb. 23/03/2016.

Danno da lesione del rapporto parentale, riconoscimento del danno non patrimoniale alla convivente di fatto della madre e nozione di vita familiare ex art. 8 CEDU


Tribunale di Reggio Emilia, 02 Marzo 2016. Est. Simona Boiardi.

Danno da lesione del rapporto parentale - Riconducibilità all’area normativa dell’ art. 2059 c.c. - Riconoscimento del danno non patrimoniale alla convivente di fatto della madre - Nozione di vita familiare ex art.8 CEDU - Estensione alle unioni omosessuali - Polizze assicurative infortuni caso morte - Non applicabilità dell’art.1916 c.c.


Il danno da lesione del rapporto parentale va ricondotto nell’alveo dell’art.2059 c.c. e deve essere riconosciuto alla convivente di fatto della madre del soggetto deceduto purchè sussista un significativo e duraturo legame affettivo con la cd. vittima primaria.

La questione dell’esistenza o dell’assenza di una “vita familiare” ex art.8 CEDU, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali.

Nel caso di polizza infortuni qualora si verifichi il caso morte si applica la disciplina propria delle assicurazioni sulla vita che non incontra il limite del principio indennitario con conseguente non applicabilità dell’art.1916 c.c.. (Simona Boiardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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