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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12797 - pubb. 10/06/2015.

Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale: identificazione dei crediti e fattispecie in tema mancato pagamento di parcheggio nelle vicinanze dell'immobile costituito in fondo patrimoniale


Tribunale di Pavia, 21 Maggio 2015. Est. Mariaelena Cunati.

Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e sui frutti del fondo - Identificazione dei crediti che possono soddisfarsi sul fondo - Onere della prova - Credito derivante dal mancato pagamento di area a parcheggio nelle vicinanze di immobile costituiti in fondo patrimoniale destinato a residenza del nucleo familiare


L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita unicamente per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari.

In sede di opposizione esecutiva spetta al debitore che ha costituito il fondo allegare e provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei e che il creditore né fosse a conoscenza.

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ("ex contractu" o "ex delicto"), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia (Cass. 11230/2003). Pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi in senso non restrittivo, vale a dire con riferimento non solo all'indispensabile per l'esistenza della famiglia ma anche alle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa (Cass. 15886/2014), e neppure meramente oggettivo, in quanto comprensivo anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. 4011/2013).

Il debito costituito dal mancato pagamento di area a parcheggio nelle immediate vicinanze dell’immobile costituito in fondo patrimoniale e destinato a residenza del nucleo famigliare stesso nella sua interezza o parte di esso deve ritenersi contratto nell’interesse della famiglia. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Andrea Balba


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