Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1268 - pubb. 23/06/2008

Assegno di mantenimento e ricorso ex art. 700 c.p.c.

Tribunale Mantova, 14 Marzo 2008. Est. Alessandra Venturini.


Separazione coniugi – Richiesta in via d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. di assegno di mantenimento – Mancanza del fumus boni iuris – Inammissibilità.



Al di fuori del procedimento di separazione personale dei coniugi, non sussiste il diritto dell’uno, tutelabile in via anticipata ed urgente, di ottenere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento ex art. 156 cod. civ. e ciò per mancanza del fumus boni iuris, posto che in assenza del ricorso per separazione, difetta la richiesta della regolamentazione legale della separazione e dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


 

TRIBUNALE  DI  MANTOVA

Il Giudice designato, dott.ssa A. Venturini, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26.02.08; scaduti i termini assegnati alle parti per deposito di note difensive;

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 31.01.08 da M. R. nei confronti di M. C. e gli ulteriori atti depositati dalle parti;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

La ricorrente ha richiesto che il Tribunale, in via di urgenza, voglia ordinare a M. C. il versamento, a favore della stessa ricorrente, della somma di € 5.000,00, quale assegno di mantenimento per la moglie e per la famiglia relativo al mese di gennaio 2008, nonché il versamento periodico mensile di complessivi € 7.000,00 a far tempo dal mese di febbraio 2008, come somma necessaria per far fronte ai bisogni della famiglia, in attesa che M. R. proceda a radicare giudizio per separazione giudiziale nei confronti del marito.

La domanda si fonda, quanto all’allegato diritto dell’istante ad ottenere i versamenti richiesti, sul presupposto del comportamento del marito della ricorrente, M. C., il quale da parecchi mesi si sarebbe completamente disinteressato dell’andamento della società agricola condotta, sino al gennaio 2008, unitamente al padre ed al fratello, ed avrebbe cessato di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro, in particolare omettendo, dal novembre del 2007 di corrispondere alla moglie il versamento periodico, da sempre prima garantito, di € 5.000,00 mensili, destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (non svolgendo la ricorrente alcuna attività lavorativa, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e dei tre figli avuti dal marito, dei quali uno solo, ancora minorenne, vive con i genitori nella casa coniugale); da tempo infatti – allega la ricorrente – il marito intrattiene una relazione extraconiugale, assolutamente conclamata, ed ha assunto nei confronti della moglie comportamenti ingiuriosi e minacciosi, sfociati in episodi di violenza, per i quali la M. ha sporto denuncia, comportamenti tutti che giustificheranno la richiesta di addebito a carico del marito nel giudizio di separazione che è intenzione della ricorrente promuovere al più presto.

Il giudizio di merito, rispetto al quale il provvedimento ex art. 700 c.p.c. avrebbe relazione strumentale, è stato quindi indicato più volte dalla ricorrente come il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi che la stessa intende prossimamente radicare, con addebito della separazione al marito (senza peraltro allegare quali motivi le abbiano impedito sino ad oggi di proporlo, atteso che i motivi su cui si fonderebbe tale giudizio sono gli stessi che sono stati prospettati in questa sede).

La domanda, avente ad oggetto un provvedimento anticipatorio dell’assegno di mantenimento dovuto dal coniuge cui sia addebitabile la separazione, non può essere accolta.

La giurisprudenza di merito si è già pronunciata per l’inammissibilità del ricorso alla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per ottenere in via provvisoria un assegno di mantenimento nelle more dell’udienza presidenziale di separazione personale dei coniugi, “stante il carattere residuale della tutela cautelare apprestata dall’art. 700 c.p.c. e tenuto conto del fatto che la situazione rappresentata trova la sua tutela cautelare tipica, specifica ed organicamente disciplinata nell’ambito dell’udienza presidenziale di cui agli art. 707 e 708 c.p.c.” (v. trib. Napoli 29.22.2000).

Nel caso in esame, non essendo stato ancora proposto il giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, ciò che difetta, per l’accoglimento dell’istanza, non è il difetto di sussidiarietà rispetto a misure cautelari tipiche, endoprocessuali, ma l’inusssistenza del requisito del fumus boni juris.

Il diritto del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, di ricevere dall’altro “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” e il dovere del genitore non affidatario del figlio minore di contribuire al mantenimento di questi, così come regolati dagli artt. 155 e 156 c.c., sorgono infatti solo e se una domanda di separazione venga proposta; i conseguenti diritti, che derivano dalla pronuncia di separazione, ricevono tutela anticipata con i provvedimenti temporanei ed urgenti che il Presidente del Tribunale, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, è tenuto ad emettere “nell’interesse dei coniugi e della prole”.  

In costanza di matrimonio, sia che perduri la convivenza (come sembra avvenga nella fattispecie in esame), sia in presenza di una c.d. separazione di fatto, i doveri dei coniugi rimangono infatti inalterati, e sono, in particolare, l’obbligo del coniuge di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e capacità, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, di fornire alla stessa assistenza materiale, ex art. 143 c.c., e l’obbligo, ex art. 147 c.c., di mantenere, istruire ed educare i figli.

Deve quindi ritenersi che al di fuori di un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi non sussista il diritto dell’uno, tutelabile in via anticipata ed urgente, di ottenere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., mancando il presupposto giuridico su cui tale diritto si fonda (ossia il fatto che una regolamentazione legale della separazione e dei rapporti patrimoniali fra i coniugi separati sia stata richiesta).

Ovviamente la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio comporta l’esperibilità, da parte del coniuge privato dell’assistenza materiale, di altri e diversi rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela dello stesso e dei figli, che non possono però essere qui esaminati, esulando dai limiti normativi la possibilità di garantire, in via d’urgenza, interessi o diritti diversi da quelli che verranno fatti valere nella causa di merito, causa, che, come sopra sottolineato, è stata individuata dalla ricorrente unicamente nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi. 

 Il ricorso, per i motivi esposti, va rigettato.

Tenuto conto dei rapporti fra le parti e della natura della causa si ritiene sussistano giusti motivi per compensare fra le stesse le spese di lite rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.

Rigetta la domanda proposta da M. R. nei confronti di M. C.;

dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.

Si comunichi.

Mantova, 14.03.2008.


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