Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11977 - pubb. 28/01/2015

Contratto di finanziamento e cedibilità del TFR

Tribunale Palermo, 30 Ottobre 2014. Est. Cinzia Soffientini.


TFR – Carattere personale del credito – Esclusione

Trattamento di fine rapporto – Cedibilità delle somme di fine rapporto – Ammissibilità

Rapporto di lavoro privato – Trattamento di fine rapporto – Cessione nel limite del quinto – Esclusione



Se nel contratto di finanziamento è prevista la cedibilità per intero del TFR, questa trova applicazione anche nei rapporti di lavoro del settore privato senza limite del quinto. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Legale Daverio & Florio


Nota

La sentenza in oggetto aderisce al filone giurisprudenziale, che sulla scorta di Cass. civ. sez. lav. 1 aprile 2003, n. 4930, individua nel trattamento di fine rapporto e in tutte le somme correlate una erogazione distinta dalla retribuzione.

Il credito relativo alle somme del Trattamento di fine rapporto ha quindi una natura distinta da quella dello stipendio.

La Cassazione prima richiamata affermava che: “La regola posta dall'art. 1260 c. c. in merito alla libera cedibilità dei crediti, salvo che si tratti di crediti di carattere strettamente personale o il loro trasferimento sia vietato dalla legge ovvero escluso dalla volontà delle parti, deve ritenersi pienamente applicabile alla cessione del credito per trattamento di fine rapporto (tfr), non sussistendo nell'ordinamento un esplicito divieto legale in ordine a tale cessione e non essendo il credito del lavoratore in ordine a tale indennità un credito avente natura strettamente personale.”

Questa distinzione sulla personalità del credito comporta che tutte le somme da erogare al momento della risoluzione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro, anche privato come risulta dalla lettera della legge (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazione), possano essere – su richiesta del lavoratore – cedute a un terzo, nella maggior parte dei casi, così come nel caso di specie, società finanziarie.

Tale cessione non va incontro al limite previsto dall’art. 5 dello stesso D.P.R. 180 del 1950, del quinto dello stipendio.

Nel caso di specie il lavoratore invocava la restituzione della parte di TFR eccedente il quinto.

Non rientrando le somme predette nella definizione di stipendio, ma essendo estranee ad esso in quanto comprese nel TFR il Tribunale di Palermo aderisce all’indirizzo giurisprudenziale di molte Corti di Merito e della richiamata Giurisprudenza di legittimità e afferma che essendo nel caso di specie sia “espressamente prevista la cedibilità per intero del TFR, e che tale tipo di cessione trova applicazione anche nei rapporti di lavoro privato senza limiti del quinto”.

Tale impostazione è anche confermata anche dal legislatore con il novellato art. 52, comma 2 del DPR 180/1950 così come aggiunto dall’art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e modificato dal comma 346 dell’art. 1, legge 23 dicembre 2005, n.266.

L’unico dubbio sull’applicazione della norma in oggetto riguarda una categoria di lavoratori del settore pubblico, dipendenti dello Stato. (Fabrizio Daverio)




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