Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11332 - pubb. 08/10/2014

Rito locatizio per qualsiasi pretesa creditoria collegata ad un contratto di locazione anche se non più efficace, inesistente o nullo

Tribunale Brindisi, 17 Gennaio 2014. Est. Natali.


Rito locatizio – Ambito operativo – Contratto di locazione mero antefatto storico – Sufficienza

1591 c.c. – Mora nella restituzione della res locata – Obbligo risarcitorio ex lege – Configurabilità

1591 c.c. – Mora nella restituzione della res locata – Obbligo risarcitorio ex lege – Irrilevanza



Il rito locatizio è esperibile, non solo quando vi sia un contratto valido ed efficace, venendo in rilievo un’azione ex contractu, che trova, cioè, il proprio fondamento nel regolamento negoziale, ma anche, in presenza di una qualunque pretesa creditoria, collegata ad un contratto, per quanto lo stesso - non più efficace o esistente o dichiarato nullo - ne costituisca mero antefatto storico. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Quello ex art. 1591 c.c., in materia di mora nella restituzione della res locata, è un obbligo ex lege, destinato ad integrare il regolamento contrattuale e il cui oggetto è il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

La circostanza che, a norma dell'art.1591 c.c., il danno subito dal locatore venga commisurato al canone, non snatura la funzione risarcitoria della stessa indennità poiché la legge si limita a stabilire un parametro per la quantificazione del danno nel suo importo minimo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


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