Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10968 - pubb. 30/07/2014

Cessione di credito futuro, effetto traslativo, eccezioni opponibili dal debitore ceduto e compensazione

Tribunale Venezia, 25 Maggio 2014. Est. Fidanzia.


Cessione di credito - Cessione di credito futuro - Effetto traslativo al momento in cui il credito viene ad esistenza - Natura consensuale del contratto di cessione - Opponibilità dalla notifica o accettazione

Cessione di credito - Cessione di credito futuro - Titolarità in capo al cessionario - Esistenza del credito - Eccezione di compensazione del debitore ceduto - Esclusione

Cessione di crediti futuri - Cessione di massa - Indeterminatezza - Disposizione dell’articolo 3 della legge n. 52 del 1991

Cessione di credito - Cessione di crediti futuri - Eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito - Opponibilità al factor - Eccezioni attinenti a fatti estintivi posteriori al rapporto obbligatorio - Opponibilità - Distinzione



Se è vero che nella cessione di credito futuro l’effetto traslativo si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, tuttavia, data la natura consensuale del contratto di cessione di credito, questo si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ed è opponibile al ceduto nel momento in cui la cessione gli viene notificata o è da questi accettata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante nel contratto di cessione di credito futuro il cessionario ne diventi titolare solo quando il credito viene ad esistenza, il credito stesso entra direttamente nella sfera giuridica del cessionario, senza mai transitare attraverso quella del cedente, con la conseguenza che nei confronti di quest’ultimo il ceduto non potrà mai sollevare l’eccezione di compensazione, non verificandosi il presupposto della coesistenza dei due crediti-debiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il legislatore, in tema di cessione di crediti futuri, si è preoccupato di prevenire possibili censure di nullità sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto prevedendo, all’articolo 3, comma 4, della legge n. 52 del 1991 che “la cessione dei crediti in massa si considera con un oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Si applica anche alla cessione dei crediti futuri il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo il quale, mentre le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito (inesistenza, nullità, annullabilità del negozio) sono sempre opponibili al factor cessionario, quelle attinenti a fatti estintivi posteriori al rapporto obbligatorio sono punibili solo se tali fatti si siano verificati prima della conoscenza della cessione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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