Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10482 - pubb. 29/05/2014

Interessi moratori commerciali ex D.Lgs. 231/2002 non dovuti in sede di ammissione al passivo del fallimento

Tribunale Mantova, 13 Maggio 2014. Est. Francesca Arrigoni.


Interessi commerciali moratori ex D.Lgs. 231/2002 - Interpretazione della disposizione relativa alla esclusione in sede fallimentare del debito per interessi di mora al tasso commerciale - Esclusione



La previsione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2002 secondo la quale "le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedura concorsuale aperta a carico del debitore" deve essere interpretata nel senso che deve escludersi in sede fallimentare il debito per interessi di mora al tasso cosiddetto commerciale, potendo quindi il creditore essere ammesso al passivo del fallimento per gli interessi sui crediti commerciali scaduti anteriormente alla dichiarazione di fallimento solo nei limiti del tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c., fatta salva ovviamente l'ipotesi in cui la debenza di detti interessi sia affermata da un titolo giudiziale passato in giudicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi


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