Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9754 - pubb. 27/11/2013

Provvedimento cautelare in materia di illegittime segnalazioni nella c.d. Centrale Rischi

Tribunale Prato, 14 Ottobre 2013. Est. Raffaella Brogi.


Provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. – Centrale Rischi – Segnalazione a sofferenza – Specificità e riferibilità temporale del preavviso.

Illiquidità temporanea – Segnalazione a sofferenza – Illegittimità – Obbligo di valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente da parte della Banca.



La situazione patrimoniale suscettibile di dar luogo ad una segnalazione “in sofferenza” non deve coincidere né con la situazione di insolvenza di cui all’art. 5 L. Fall. né con una mera difficoltà transitoria – soprattutto in contesti ed in periodi economici recessivi – bensì con una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento (Nel caso di specie, in sede cautelare, è stato ordinato alla banca di provvedere alla cancellazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e in qualsiasi altra centrale privata del nominativo del ricorrente, in quanto, dall’esame dell’entità del patrimonio del ricorrente e dall’assenza di procedure esecutive o protesti elevati a suo carico, poteva desumersi una crisi di liquidità ma non l’esistenza di uno stato di difficoltà economica idoneo ad incidere sulla possibilità di recupero del credito da parte della banca). (Silvia Vitella) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Andrea Frosini e Lucia Pasquini


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