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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9127 - pubb. 17/06/2013.

Contratto di swap aleatorio unilaterale non meritevole di tutela e nullità


Tribunale di Salerno, 02 Maggio 2013. Pres., est. Ricciardi.

Contratto di interest rate swap – Contratto aleatorio unilaterale non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico – Nullità ex artt.1322 e 1418 c.c. – Sussistenza.


Non può certo considerarsi di buona fede, nella predisposizione del contratto, il comportamento tenuto dalla banca, la quale abbia di fatto costretto il cliente a sottoscrivere un contratto del quale ignorava quasi del tutto il contenuto e la portata, in quanto esso fondava su clausole incomprensibili e sulle quali il cliente non poteva in alcun modo incidere. (Pasquale Basso) (riproduzione riservata)

Il contratto swap assimilabile alla scommessa, tipico contratto aleatorio, dovrebbe presentare una componente di fortuna divisa in parti eguali tra i contraenti. Ove una suddivisione dell’alea non sia riscontrabile (c.d. contratto aleatorio unilaterale) deve escludersi che siffatti contratti possano meritare la tutela del nostro ordinamento, in quanto troppo sbilanciati in favore del singolo contraente banca, il quale si presenta “al tavolo di gioco” con molte più possibilità di successo rispetto all’altro giocatore, per aver esso stesso dettato le regole del gioco. (Nel caso di specie, il tasso soglia previsto per l'intervento a carico della banca era stato fissato in maniera troppo vantaggiosa per la medesima; il contratto prevedeva inoltre una clausola finale di salvezza per la banca che l'avrebbe messa al riparo da ogni rischio moltiplicando per 10 il tasso soglia fissato, così da rendere la sua garanzia di fatto inoperante; nella clausola era stata inoltre inserita una formula matematica di difficile interpretazione anche per l'investitore più avveduto e con componenti di ignota provenienza e quindi non verificabili). (Pasquale Basso - Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trattasi, invero, di un contratto avente causa illecita, in quanto non riconosciuta dall’ordinamento per contrarietà a norma imperativa, quale quella che impone la predisposizione di contratti atipici solo a condizione che persegua interessi meritevoli di tutela (art.1322 e 1343 c.c.): il contratto con causa illecita, poi, è sanzionato con la nullità, secondo quanto disposto dal successivo art.1418 c.c.. (Pasquale Basso) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Pasquale Basso



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