Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8050 - pubb. 07/11/2012

Tratti caratterizzanti l’azione di indebito oggettivo in ordine ad un conto allo scoperto e non ed interessi usurari.

Tribunale Ravenna, 29 Maggio 2012. Est. Sereni Lucarelli.


Diritto bancario – Conto corrente bancario – Pagamenti – Definizione.

Diritto bancario – Conto corrente bancario – Azione di ripetizione – Prescrizione – Decorrenza.

Diritto bancario – Conto corrente bancario – Conto scoperto – Versamenti – Natura.

Diritto bancario – Conto corrente bancario – Conto non allo scoperto – Azione di indebito – Prescrizione – Non decorrenza.

Diritto bancario – Conto corrente bancario – Rimesse – Funzione ripristinatoria – Legittimazione all’azione di indebito oggettivo – Insussistenza.

Diritto bancario – Apertura di credito – Costituzione – Fatti concludenti – Inammissibilità.

Interessi usurari – Normativa applicabile – L. 106 del 2011 – Irretroattività.

Interessi usurari – Calcolo degli interessi – Produzione documentale – Onere probatorio.

Interessi usurari – Sogli d’usura – Onere probatorio – Iura novit curia.

Interesse usurari – Reato di usura – Nullità dei tassi usurari – Taglio soglia – Configurabilità.



Nei rapporti di conto corrente bancario possono considerarsi pagamenti solo gli accrediti confluiti su un conto corrente bancario scoperto, ossia non assistito da apertura di credito e con saldo negativo (conto non affidato) o recante un saldo negativo oltre i limiti dell’affidamento (conto sconfinato). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

I rapporti di conto corrente bancario non sfuggono alla regola generale secondo la quale ogni singola prestazione in denaro che si colloca nella fase esecutiva di un rapporto di durata assume giuridica rilevanza in sé e per sé e, pertanto, ben può formare oggetto di autonoma azione di ripetizione laddove sia derivata da un titolo giustificativo nullo; conseguentemente, la prescrizione decennale decorre dall’esecuzione di quella singola prestazione e non dalla chiusura del rapporto di durata all’interno del quale essa è inserita. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nel caso di conto scoperto, il superamento del limite di disponibilità riconosciuto al cliente dalla banca fa sorgere in capo a quest’ultima un diritto di credito liquido ed esigibile alla restituzione delle somme corrispondenti allo sconfinamento, e comporta che tutti i versamenti diretti a riportare il saldo entro i limiti del fido hanno natura di pagamenti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di conto non allo scoperto il termine di prescrizione non decorre quando le rimesse confluiscono su un conto semplicemente passivo (cioè con saldo negativo entro il limite dell’affidamento), avendo esse, in tal caso, la funzione di ripristinare quella disponibilità di cui il cliente usufruisce nell’apertura di credito in conto corrente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Se le rimesse in conto passivo hanno la funzione di rispristinare la disponibilità di cui il cliente usufruisce nell’apertura di credito, il versamento che riduce l’esposizione del cliente non è idoneo a legittimare un’azione di ripetizione di indebito oggettivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Non è ammissibile la configurabilità di un’apertura di credito per fatti concludenti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di tassi usurari, le condizioni applicate ai conti correnti accesi dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 vanno valutate alla luce del vecchio criterio di calcolo del tasso soglia, non essendo loro applicabile l’art. 8 del d.l. 13 maggio 2011, convertivo in l. 12 luglio 2011, n. 106. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Incombe sulla parte che deduce l’applicazione di un tasso usurario l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi e l'allegazione della produzione documentale, come ad esempio gli estratti scalari ed i decreti relativi ai tassi soglia. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d’usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c. in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Sia ai fini della configurabilità del reato di usura (art. 644 c.p.) sia ai fini della configurabilità della nullità dei tassi usurari (art. 1815, comma 2 c.c.), il superamento del tasso soglia va considerato al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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