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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6744 - pubb. 05/12/2011.

Sospensione cautelare di swap, fumus boni iuris basato su condotta illegittima dell’intermediario


Tribunale di Treviso, 10 Novembre 2011. Pres., est. Fabbro.

Strumenti finanziari derivati - Swap - Momento della produzione del danno - Ammissibilità della domanda cautelare di sospensione del contratto di swap - Precedente accertamento arbitrale - Fumus - sussistenza del periculum in mora - Preclusione all’accesso al credito - Danno all’immagine.


Non è preclusa la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del contratto di swap formulata all’esito di un giudizio arbitrale che abbia accertato la responsabilità dell’intermediario e abbia condannato lo stesso al risarcimento dei danni prodottisi fino al momento della decisione, laddove il contratto sia rimasto in vigore tra le parti. Data l’aleatorietà del contratto, non è possibile stabilire con anticipo se e in che misura la prosecuzione dello stesso creerà un danno; la domanda risarcitoria dei danni futuri, dunque, non può essere utilmente proposta se non successivamente al loro verificarsi. La richiesta di sospensione va, quindi, accolta sussistendo sia il fumus boni iuris, dato dal precedente accertamento di illegittimità della condotta della banca, che il periculum in mora, costituito dalla possibile rilevante diminuzione delle disponibilità di denari, dalla maggior difficoltà di accesso al credito bancario e dai riflessi negativi di immagine derivanti dalla segnalazione alla Centrale dei rischi. (Andrea Favretto) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Andrea Favretto


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