Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3842 - pubb. 26/04/2011

Azione di classe, particolare onerosità e idoneità del proponente a rappresentare gli interessi dei componenti della classe

Tribunale Torino, 07 Aprile 2011. Rel. Liberati.


Azione di classe - Caratteristiche - Natura individuale.

Azione di classe - Mandato ad associazioni - Conferimento di legittimazione ulteriore rispetto a quella del componente - Esclusione.

Processo civile - Mandato ad agire in giudizio - Legittimazione processuale del mandatario - Potere di disporre del diritto controverso - Necessità.

Azione di classe - Spese di pubblicità - Onerosità per il singolo consumatore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Azione di classe - Rilevante numero dei componenti della classe - Particolare complessità delle questioni e delle difese - Idoneità del proponente alla tutela degli interessi della classe - Fattispecie.



L'azione prevista dall'art. 140 bis del codice del consumo rimane pur sempre un'azione individuale aperta all'adesione di una pluralità di altri soggetti che si trovino in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di uniformità; detta azione non crea, pertanto, diritti, ma si limita ad estendere la tutela giudiziale, in presenza di determinati presupposti sostanziali e processuali, a tutti i componenti di una classe di consumatori che si trovino nei confronti della stessa impresa in situazione identica, in modo da offrire una più agevole tutela a tutti i consumatori che possono vantare diritti individuali omogenei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'inciso "anche mediante associazioni cui dà mandato", contenuto nell'art. 140 bis del codice del consumo, deve essere interpretato nel senso della possibilità di conferire ad associazioni di consumatori il mandato ad agire in giudizio per conto del componente della classe, ma non anche di attribuire a tali associazioni una legittimazione ulteriore, che consenta loro di far valere nel medesimo giudizio lo stesso diritto già esercitato dal mandante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ha natura solo processuale e non è, pertanto, idoneo a conferire al mandatario legittimazione processuale quel mandato che attribuisca il potere di esercitare, in nome e per conto del mandante, una determinata azione giudiziaria senza che al mandatario vengano anche attribuiti i poteri di disposizione del diritto controverso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Premesso che il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la impossibilità di addossare le spese allo stato o alla controparte non consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le proprie difese, deve escludersi la irragionevolezza della norma di cui all'articolo 140 bis, comma 9, del codice del consumo nella parte relativa alla previsione dell'esecuzione della pubblicità dell'ordinanza ammissiva dell'azione quale condizione di improcedibilità della domanda a causa della particolare onerosità per il singolo consumatore a sostenerne le spese. La disciplina in questione, infatti, contiene già in sé stessa il rimedio per poter ovviare alla eventuale inadeguatezza del singolo consumatore a curare adeguatamente gli interessi della classe cui partecipa ove prevede la possibilità di conferire mandato ad una associazione o ad un comitato. In proposito è, inoltre, opportuno osservare che la norma in questione non sembra prevedere forme di pubblicità particolarmente onerose né, soprattutto, prevedere che la stessa debba necessariamente essere effettuata a spese dell'attore e che l'onere della pubblicità potrebbe gravare sull'attore indipendentemente dalla decisione del tribunale qualora la parte convenuta in tal senso onerata non vi dovesse provvedere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il numero potenzialmente assai rilevante di componenti della classe, e quindi di potenziali aderenti, e la loro capillare diffusione su tutto il territorio nazionale, unitamente alla complessità ed alla difficoltà, sotto il profilo tecnico, delle questioni sollevate costituiscono elementi che richiedono che il proponente l'azione di classe sia particolarmente qualificato, in grado di predisporre le difese adeguate, di replicare a quelle dell'impresa convenuta e di sostenere le relative spese, comprese quelle di pubblicità (nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto inadeguato il proponente che aveva dichiarato di non essere in grado di sostenere le spese di pubblicità dell'ordinanza ammissiva dell'azione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Il testo integrale


 


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