Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3707 - pubb. 18/04/2011

Prescrizione dei diritti relativi alle annotazioni in conto corrente e manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità dell'art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10

Tribunale Milano, 04 Aprile 2011. Est. Ferrari.


Conto corrente bancario - Diritto di contestare la legittimità delle annotazioni - Ripetizione dell'indebito - Prescrizione - Intervento legislativo di cui all'art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Illegittimità costituzionale per contrasto con negli articoli 3 e 102 Cost. - Manifesta infondatezza.



È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione con modifiche del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dovendosi escludere ogni effetto lesivo alla garanzia costituzionale del credito così come il contrasto con l'art. 102 Cost., dal momento che la norma non va ad incidere con portata innovativa su fattispecie sub iudice e non vulnera pertanto le funzioni giurisdizionali garantite dalla costituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Mauro Collini


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