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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28824 - pubb. 08/03/2023.

Cessione credito ex art. 58 Tub e incertezza sulla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale


Tribunale di Rovigo, 21 Febbraio 2023. Est. Abiuso.

Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Pubblicazione contestuale su Gazzetta Ufficiale a tre soggetti diversi da parte del medesimo cessionario – Incertezza sui rapporti ceduti – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza


La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che anche la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale non èsufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto (Cfr. Cass. 22268 del 2018 e successivamente in senso conforme Cass. 2780 del 2019).


L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell'atto.


La produzione in giudizio, in luogo di copia della Gazzetta Ufficiale, di un documento apparentemente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. nel quale si è dato “avviso di cessione di crediti prosoluto” “avente ad oggetto tutti i crediti con rinvio ad un sito internet non è idoneo a provare la legittimazione del cessionario, che deve produrre in giudizio il contratto di cessione con prova documentale della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.


La pubblicazione sulla medesima Gazzetta Ufficiale, lo stesso giorno, di ulteriori due cessioni effettuate dal medesimo cedente per rapporti di apertura di credito in sofferenza, accese nel medesimo periodo temporale rende inattendibile il contenuto della Gazzetta Ufficiale per cui il debitore ceduto, potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco ulteriori.


La dichiarazione resa dal cedente, per mezzo di asserito funzionario, conferma che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione, non ha alcun valore probatorio in quanto predisposto unilateralmente dalla cedente ove non vengano provati in modo chiaro i poteri di firma in forza dei quali il sottoscrittore agisce. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova.
La rassegna di giurisprudenza sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).