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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28654 - pubb. 04/02/2023.

Liquidazione controllata: anche la procedura esecutiva del creditore fondiario può essere sospesa


Tribunale di Treviso, 19 Gennaio 2023. Est. Bianco.

Liquidazione controllata – Divieto di azioni esecutive – Sospensione – Deroga di cui all’art. 41 TUB


L’art. 41, comma 2, TUB, laddove prescrive una deroga al divieto di azioni esecutive individuali per l’ipotesi di fallimento del debitore è una norma eccezionale, come tale non applicabile in via analogica alla fattispecie della liquidazione controllata dei beni del debitore.  

[Nel caso di specie, il Tribunale ha sospeso la procedura esecutiva ai sensi degli artt. 150 e 270 CCI.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)