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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28329 - pubb. 08/12/2022.

Cessione in blocco e identificazione generica dei crediti


Appello di Bari, 02 Maggio 2022. Pres. Labellarte. Est. Pescatore.

Contratti bancari – Cessione credito – Omesso deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Rilevabilità ufficio


La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Non può dirsi raggiunta la prova della legittimazione attiva del cessionario procedente nell'ipotesi in cui qeusti produca, a sostegno del proprio titolo, esclusivamente l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quando l'indicazione dei crediti ivi contenuta non sia idonea ad identificarli in maniera specifica. (Caterina Loiacono) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Caterina Loiacono


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).