Forma dei contratti bancari ed indeterminatezza della commissione di massimo scoperto
Tribunale di Padova, 23 Giugno 2022. Est. Cantelli.
Obbligo di forma scritta del contratto di apertura di credito – Onere di produzione del contratto scritto da parte del cliente – Insussistenza
Commissione di massimo scoperto – Mancata indicazione della base di calcolo – Indeterminatezza
L’obbligo di forma dei rapporti bancari opera ad esclusivo vantaggio del cliente e questi ben può dare la prova della sussistenza di contratti non regolati da contratto scritto.
La mancata indicazione della periodicità dell’addebito e della chiara descrizione della base di calcolo della commissione impedisce al correntista l’individuazione dell’onere economico da lui assunto per tale voce. (Alessandro Stievanin) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Alessandro Stievanin