Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26660 - pubb. 19/02/2022

Mandato con rappresentanza: nullità per indeterminatezza dell’oggetto della procura nella quale non siano identificati i rapporti di credito

Tribunale Bergamo, 31 Gennaio 2022. Est. Magrì.


Mandato con rappresentanza – Procura – Indeterminatezza dell’oggetto – Revocatoria ordinaria – Legittimazione ad agire – Opposizione a decreto ingiuntivo



È nulla per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 c.c., 1324 c.c. e 1418 c.c. la procura posta in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza nella quale non siano identificati i rapporti di credito cui essa si riferisce.

Una procura che si limiti ad attribuire un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “crediti affidati in gestione alla Mandataria” risulta non rispettosa del principio di determinatezza /determinabilità dell’oggetto posto a pena di nullità dei contratti e dei negozi unilaterali ex artt. 1346 e 1324 c.c.

Questo perché pur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, tuttavia non essendo esattamente specificati per quali crediti della mandante è possibile esercitare quei poteri, non è possibile individuare i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato.

Di conseguenza la mandataria deve ritenersi – nel caso di specie - carente di legittimazione ad esperire l’azione revocatoria ordinaria. Sul punto non è dirimente il rilievo per cui altro Giudice si sia pronunciato in senso positivo circa la legittimazione processuale della mandataria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito per cui è causa.

Infatti, il giudizio promosso con l'azione revocatoria e quello avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, sono fra loro indipendenti e non implicano la sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (così Cass. Civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016). (Paola Dassisti) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


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