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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25628 - pubb. 08/07/2021.

Idoneità del mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.


Tribunale di Napoli Nord, 15 Giugno 2021. Est. Cirma.

Mutuo fondiario – Inesistenza titolo esecutivo ex art.474 CPC – Contestualità effettiva erogazione delle somme e quietanza – Inefficacia del mutuo fondiario e dell’atto di precetto


Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare che il contratto di mutuo e l’atto di erogazione e quietanza rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015 e Cass. n. 6174/2020).

Il contratto di mutuo che non documenti l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro non può assumere valore di titolo esecutivo per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell'istituto mutuante, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari (cfr. Cass. n. 4293/1979).

La mancata prova dell’erogazione delle somme poste a base del mutuo integra i gravi motivi, ex art.615 CPC, per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. (Domenico Fioretti) (Annalisa Soglia) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Domenico Fioretti e Annalisa Soglia



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