Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24794 - pubb. 28/01/2021

Nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI 2003 anche se stipulate successivamente al periodo di osservazione dell’Autorità garante

Appello Palermo, 31 Dicembre 2020. Pres. Porracciolo. Est. Giulia Maisano.


Fideiussioni omnibus e specifiche conformi allo schema ABI 2003 – Nullità parziale – Sufficienza della riproduzione dello schema ABI nel contratto fideiussorio



Sono afflitte da nullità parziale le fideiussioni omnibus e specifiche conformi allo schema ABI 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, anche se stipulate successivamente al periodo di osservazione dell’Autorità garante.

Attesa la natura di prova privilegiata del provvedimento antitrust, l’onere probatorio gravante sul fideiussore è adempiuto quando abbia dimostrato “la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con le clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all’art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI (Cass. n. 13846/1019, in parte motiva).

Ai sensi dell’art. 1957 c.c., da non intendersi più derogato per effetto della rilevata nullità, la garanzia non ha più effetto qualora la banca, a seguito della scadenza dell’obbligazione principale, non abbia nei successivi sei mesi adottato azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito nei confronti del debitore principale. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



Il testo integrale


 


Testo Integrale