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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24741 - pubb. 15/01/2021.

Credito al consumo e sottoscrizione del contratto di finanziamento in qualità di coobbligato


Tribunale di Treviso, 17 Dicembre 2020. Est. Munaro.

Credito al consumo e contratto di finanziamento – Sottoscrizione del contratto in qualità di ‘coobbligato’ con l’obbligato principale – Inefficacia della relativa obbligazione in quanto non riferibile al soggetto finanziato – Nullità per difetto di causa – Inidoneità della dichiarazione di ‘coobbligazione’ a generare un’obbligazione fideiussoria


La sottoscrizione in qualità di coobbligato di un contratto avente ad oggetto il finanziamento richiesto da un altro soggetto (obbligato principale e beneficiario) non produce alcun effetto. Il ‘coobbligato’ come tale non è in alcun modo vincolato verso il creditore, perché il contratto di finanziamento è nullo per difetto di causa nella parte che lo riguarda.

L’apparente impegno contrattuale del coobbligato non vale in sé neppure quale obbligazione fideiussoria, perché la volontà di costituirsi fideiussori dev’essere inequivocabile e non può fondarsi su una dichiarazione a contenuto generico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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