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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24189 - pubb. 17/09/2020.

La scelta di un benchmark definito in termini di tasso è incompatibile con un basso profilo di rischio


Appello di Bari, 06 Luglio 2020. Pres. Di Leo. Est. Carmela Romano.

Contratto di gestione patrimoniale – Il benchmark definito in termini di tasso è incompatibile con un basso profilo di rischio

Valutazione del profilo di rischio del cliente sulla base dell’esperienza e degli investimenti non oggetto di contestazione – Propensione al rischio pari a zero è incompatibile con la pregressa esperienza in investimenti azionari

Valutazione continua del profilo di rischio del cliente – La nuova esperienza ed i nuovi investimenti modificano il profilo di rischio

Inefficacia del disconoscimento generico della conformità della copia all’originale – Obbligo specificità contestazione – Sussistenza


L’indicazione di obiettivi di rendimento assoluto, quale espressa da un benchmark definito in termini di tasso, è tipica delle gestioni patrimoniali cosiddette “flessibili” o “total return”, nelle quali l’investitore, con l’obiettivo di realizzare un extra rendimento rispetto ai tassi monetari, punta ad una crescita regolare del capitale nello specifico orizzonte temporale prescelto, indipendentemente dalla crescita dei mercati finanziari, e perciò affida al gestore il compito di selezionare le classi di investimento e gli strumenti finanziari su cui investire, consentendogli di cogliere le opportunità offerte dal mercato nel momento e nel comparto in cui si manifestano, al fine di conseguire la massimizzazione del rendimento per un dato livello di rischio.

Un benchmark come quello in esame non può certo rappresentare il parametro di riferimento di una gestione con un profilo di rischio basso, essendo impossibile reperire strumenti con basso livello di rischio e rendite certe, aventi anche performance superiori di due punti percentuali a quelle degli strumenti che tipicamente hanno tali caratteristiche di rischio e rendimento.

L’indicazione di un parametro di riferimento (cd. “benchmark”) non costituisce promessa di risultato e non può essere ritenuta indicativa di un rendimento minimo della gestione stessa, rappresentando unicamente un criterio di azione da perseguire, secondo criteri di diligenza professionale, in un lasso temporale coerente con la tipologia di investimento prescelta. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)

In caso di omesse informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, spetta all'intermediario comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali.
Un profilo di rischio pari a zero è incompatibile sia con una pregressa esperienza di investimenti di indubbia consistenza economica a medio-termine sia con la scelta di investire parte del patrimonio in una linea azionaria, quindi ad alto rischio. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)

La valutazione del profilo di rischio del cliente può essere modificata in base alla nuova esperienza ed ai nuovi investimenti non oggetto di contestazione. Pertanto l’innalzamento del livello di rischio sotteso ad una nuova linea di investimento risulta coerente con l’evoluzione della propensione al rischio dei clienti e con la più articolata esperienza finanziaria da essi intanto maturata. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale: diversamente, non sarà valido e non priverà la fotocopia della stessa efficacia probatoria dell’originale.
Solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e, quindi, di accertare la conformità o meno all’originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Del Giudice


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