Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23436 - pubb. 31/03/2020

Usurarietà pattizia e non debenza dei moratori e dei corrispettivi quando è debordante la sommatoria contrattualmente prevista tra i medesimi in caso di mora

Tribunale Brindisi, 15 Gennaio 2020. Est. Sales.


Contratto di mutuo – Usurarietà pattizia degli interessi sia corrispettivi  sia moratori in ragione della sommatoria prevista in contratto in caso di mora – Non debenza di alcun interesse ex art. 1815, secondo comma, c.c., – Imputazione dei pagamenti alla sola linea capitale – Inesistenza di debito scaduto alla data del precetto – Nullità del precetto e della procedura esecutiva per inesigibilità del credito ex art. 474 c.p.c.



L’illecito di “usura civilistica” si consuma con il solo fatto di avere convenuto tassi usurari e non richiede affatto anche la concreta formulazione della richiesta di pagamento delle somme che sarebbero dovute in conseguenza della concorde fissazione dei tassi usurari; con ciò il legislatore non è incorso in un errore legislativo, ma ha con evidenza espresso l’esigenza di responsabilizzare l’operatore professionale dominante.

Come anche sancito da Cass. n. 55982017 e n. 231922017, ai fini usura va sommata la percentuale del tasso di interesse corrispettivo con quella pattuita per il tasso di interesse moratorio qualora la debitoria complessiva, a seguito di inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme mutuate, è stata convenuta con riferimento alle rate scadute (comprensive, queste, di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori - comportando, peraltro, tale meccanismo in caso di mora produzione di interessi su interessi e quindi anatocismo.

In tal caso, anche ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c., non ha efficacia la clausola di salvaguardia quando essa è stata convenuta separatamente per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori ma non anche per la loro sommatoria.

l’inciso “a qualunque titolo” di cui all’art. 1 L. 394/2000 e “sotto qualsiasi forma” di cui all’art. 644 c.p., portano chiaramente a ritenere che la portata della riforma 1081996 sanzioni la natura usuraria delle condotte costituenti reato di usura con la nullità delle convenzioni di interesse corrispettivo e moratorio.

Non appare convincente Cass. n. 262862019 nella misura in cui subordina la legge n. 3942000 ad una pretesa prevalenza degli artt. 1815 e 1384 c.c. (con riduzione ad equità dell’obbligazione di interessi moratori, raffigurabili quale clausola penale), poiché, in primis, detti articoli devono ritenersi però equiordinati (quale valore e forza di legge) alla prima; in secundis, perché la legge n. 3942000 risulta successiva agli articoli medesimi (anche rispetto alla riforma dell’art. 1815 c.c., varata nel 1996); in terzis  perché, ancora rispetto agli stessi articoli (di diritto comune), si pone come norma evidentemente eccezionale.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 644 c.p., deve anche ritenersi che ogni vantaggio conseguito dalla banca (quindi, sia l’interesse corrispettivo che l’interesse moratorio, sia perciò la loro sommatoria) costituisca profitto del reato e che tale vantaggio non possa quindi essere preteso – ex art. 185 c.p. - dall’autore del reato nei confronti della persona offesa dal reato stesso; ciò appare confermato anche da Cass. 274422018, la quale  ha riaffermato che l’obbligazione di interesse convenzionale e l’obbligazione di interesse moratorio hanno la medesima natura e la medesima funzione di remunerazione del capitale, con la necessaria conseguenza che le obbligazioni devono, se del caso, considerarsi unitariamente ai fini della complessiva valutazione di usurarietà.

In ragione della usurarietà pattizia, dovendosi detrarre dal piano di ammortamento la quota interessi ed imputare i pagamenti rateali esclusivamente alle somme dovute in linea capitale, va dichiarata la nullità del precetto e della procedura esecutiva qualora, alla data del precetto, i pagamenti effettuati erano sufficienti ad estinguere il debito rateale in linea capitale. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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