Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2113 - pubb. 12/04/2010

Legge antiusura e sospensione dei termini per le vittime ed i famigliari

Tribunale Vicenza, 03 Gennaio 2009. Est. Limitone.


Esecuzione forzata – Sospensione ai sensi della legge antiusura – Legittimazione – Familiari conviventi e garanti – Sussistenza (art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44).

Esecuzione forzata – Sospensione ai sensi della legge antiusura – Oggetto – Procedure esecutive tout court – Esclusione (art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44).

Esecuzione forzata – Sospensione ai sensi della legge antiusura – Tardivo rilascio del parere prefettizio – Sospensione della procedura – Non concedibilità (art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44).

Esecuzione forzata – Sospensione ai sensi della legge antiusura – Rinnovabilità – Esclusione (art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44).



E’ applicabile il beneficio della sospensione anche ai membri del nucleo familiare della vittima del reato, imprenditore o libero professionista, qualora essi siano familiari conviventi ed abbiano prestato garanzia in favore dell’estorto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La sospensione non può avere ad oggetto intere procedure, ma soltanto i termini ad esse connessi, che ne scandiscono l’iter. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudice dell’esecuzione forzata può negare la concessione della sospensione, allorquando il procedimento amministrativo di rilascio del parere prefettizio non si svolga sollecitamente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La sospensione già concessa non è rinnovabile per ulteriori 300 giorni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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