Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20798 - pubb. 17/11/2018

Cessione del quinto dello stipendio: usura pattizia e sopravvenuta e rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del prestito

Tribunale Torino, 24 Aprile 2018. Est. Miglietta.


Cessione del quinto dello stipendio – Consumatore – Violazione della normativa antiusura sia al tempo della stipulazione e sia al momento dell’estinzione anticipata – Inclusione spese assicurative nel TEG – No validità istruzioni Banca d’Italia – Violazione della disciplina prevista dall’art. 125 sexies TUB – Legittimazione passiva della mutuante per il rimborso della polizza assicurativa non maturata



Nella verifica del rispetto delle soglie di usura nei contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio deve essere considerato, nel calcolo del TEG, anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge.

Le Istruzioni della Banca d’Italia nel complesso sistema normativo in materia di usura, non si pongono in conflitto con il disposto dell’art. 644 c.p. in quanto le disposizioni regolamentari influenzano la rilevazione statistica del TEGM, ma non incidono sul calcolo del TEG, per la determinazione del quale, indipendentemente da quanto stabilito dalle istruzioni, non può non tenersi conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese”, anche se escluse dalle Istruzioni della Banca d’Italia.

In applicazione di tale principio, l’assicurazione stipulata  contestualmente al mutuo deve essere computato nel TEG e rilevare, quindi, al fine dell’accertamento dell’usurarietà del contratto.

L’art. 1815 c.c. deve trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui si assista ad un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale, anche al momento dell’estinzione, qualora tale superamento sia originato dall’esecuzione  delle condizioni contrattuali inserite nel contratto di finanziamento (come la clausola che prevede il diniego del rimborso delle commissioni non maturate). Infatti, tali condizioni risultano essere conseguenza diretta del contratto e non del verificarsi di fattori esterni al rapporto contrattuale come nel caso di usura sopravvenuta.

L’art. 125 sexies TUB deve trovare applicazione in tutti i contratti di mutuo, indipendentemente dalla data di stipulazione posto che le precedenti disposizioni normative avevano un contenuto del tutto identico.

Laddove dalla lettura del contratto non sia possibile distinguere chiaramente gli oneri up-front da quelli recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci di costo deve essere preso in considerazione al fine dell’individuazione della quota parte da rimborsare, compresi le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione ed i costi assicurativi per la parte non maturata. (Fabrizio Sgandurra) (Roberto De Falco) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Sgandurra e del Dott. Roberto De Falco


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