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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20422 - pubb. 05/09/2018.

Ancora sulla nullità della fidejussione con clausole di ‘reviviscenza’, ‘sopravvivenza’ e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.


Tribunale di Treviso, 26 Luglio 2018. Est. Cambi.

Concorrenza – Normativa antitrust – Art. 2 legge 287 del 1990: divieto di intese restrittive della concorrenza – Schema del contratto di fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall’ABI – Applicazione uniforme delle clausole di “reviviscenza”, “sopravvivenza” e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. contenute nello schema – Contrasto con l’art. 2 legge 287 del 1990 – Accertamento da parte dell’Autorità Garante (Banca d’Italia) – Contratti di fideiussioni omnibus che contengono tali clausole – Nullità – Esclusione


Le intese anticoncorrenziali non costituiscono negozi funzionalmente collegati con le garanzie fidejussorie, le quali sono valide, ove rispettino i requisiti previsti previsti dagli artt. 1325 e ss. del codice civile.

Né le fidejussioni contenenti le clausole definite anticoncorrenziali sono nulle per illiceità della causa, considerato che il contraente c.d. debole conclude il negozio per soddisfare un proprio interesse che si esaurisce e ricollega al fine tipico dell’operazione conclusa.

La tutela tipica della parte che abbia concluso un negozio fidejussorio contenente le clausole in contrasto con la normativa antitrust è quella risarcitoria precista dall’azione collettiva ex art. 140 bis d. lgs. 206/2005. (Simone Voltarel) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Simone Voltarel


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