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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20072 - pubb. 29/06/2018.

Contratti di credito, interessi ultra-legali e commissione massimo scoperto


Tribunale di Forlì, 20 Giugno 2018. Est. Carmen Giraldi.

Contratti di credito – Interessi ultra-legali – Commissione massimo scoperto


Non può trovare ingresso la documentazione presentata dalla Banca al CTU successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

In assenza del documento di sintesi, che rappresenta elemento fondamentale per provare il credito dell’opposta in quanto riporta le condizioni contrattuali al momento della sottoscrizione del primo contratto, i tassi devono essere calcolati ex art.117 Tub.

In assenza della dimostrazione di accordi in forma scritta dei tassi calcolati dalla Banca si deve applicare, per il calcolo degli interessi debitori e creditori, il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione, ex art. 117, comma 7, lett. A Tub.

La mancata previsione contrattuale delle commissioni di massimo scoperto comporta la non debenza delle somme ingiunte. (Massimiliano Elia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Elia


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