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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17510 - pubb. 20/06/2017.

La Commissione di massimo scoperto va calcolata per la verifica dell’usurarietà del tasso d’interesse


Tribunale di Padova, 10 Maggio 2017. Est. Bertola.

Contratti bancari – Usura – Criteri di verifica del superamento della soglia di usura – Rilevanza della Commissione di massimo scoperto – Sussiste

Contratti bancari – Interessi – Tasso di interesse attivo molto inferiore al tasso passivo – Illegittimità della capitalizzazione – Esclusione


La Legge 2 del 2009 non fa che interpretare il quadro normativo già preesistente e che era stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza in sede penale.
Il legislatore ha appositamente voluto l’art.644 c.p. come norma omnicomprensiva così da tutelare la vittima del reato di usura da qualsiasi voce di spesa che l’usuraio potesse applicare al rapporto e che avesse una denominazione diversa da “interessi”, così da evitare che alcune condotte potessero restare escluse dalla tutela penale proprio laddove maggiori erano i costi collegati alla erogazione del credito.
La norma penale ha lo scopo di tutelare la parte debole che subisca la condotta delittuosa, e certo non di suddividere in compartimenti le voci di costo per evitare di renderle rilevanti ai fini del superamento della soglia di usura.
In definitiva, va riconfermato l’orientamento in tema di rilevanza della Commissione di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento della soglia di usura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La delibera CICR 2000 non chiede, né per vero potrebbe farlo, che la misura del tasso attivo sia corrispondente ad una certa soglia. Tale elemento è rimesso alla volontà delle parti. In realtà, la pattuizione sarebbe rispettosa della delibera CICR anche se nel contratto fosse pattuito un interesse attivo pari allo 0%. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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