ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17161 - pubb. 03/05/2017.

Contratto di conto corrente con apertura di credito e onere probatorio


Tribunale di Roma, 13 Aprile 2017. Est. Landi.

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Mancanza del contratto - Onere probatorio - Interessi ultralegali e competenze bancarie - Conseguenze

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Revirement giurisprudenziale - Principio della retroattività della ricognizione correttiva della Suprema Corte - Effetti

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Indebito oggettivo - Effetti - Rivalutazione monetaria - Esistenza

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Azione di accertamento - Inversione della posizione debitoria in creditoria - Obbligo di cancellazione del nominativo del cliente dalla Centrale Rischi


In relazione ai contratti di conto corrente, rilevata la nullità della pattuizione non scritta - forma necessaria a pena di nullità (1284 c.c, 117 TUB) - delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto, agli interessi, alle spese ed alle valute da applicare, i saldi dei conti correnti in discussione vanno rideterminati depurati dalle spese, capitalizzazione, commissioni e valute non pattuite. Riguardo agli interessi, questi vanno considerati nella misura legale, ex art. 1284 c.c., in quanto rapporti di conto corrente stipulati prima del 9.7.1992 o di cui non vi è prova certa della stipulazione solo in data successiva (mancando il contratto). (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

Si ritiene, inoltre, che detta ricognizione correttiva in ordine alla nullità delle clausole anatocistiche, in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., ha una portata retroattiva non potendo la validità di dette clausole avere come fonte esclusiva una precedente giurisprudenza sul punto non condivisibile. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

Al riguardo, va rilevato che si ritiene far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c., dovendo considerare che entrambe le parti erano consapevoli della nullità di pattuizioni non scritte, nonché dovendo ritenere la buona fede della banca in relazione alle clausole di richiamo agli usi su piazza e di capitalizzazione trimestrale, essendo pattuizioni che all’epoca della stipula dei contratti erano ritenute legittime. Detta somma non va rivalutata trattandosi di debito di valuta (l’ammontare risulta sin dall’origine predeterminabile) e considerato il rapporto tra la remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

In conseguenza dell’accertamento dell’insussistenza di un debito della società attrice in ordine ai rapporti in discussione, vanno dichiarate estinte le dedotte fideiussioni prestate da XXXX e XXXX in favore della società attrice e va ordinato all’istituto di credito titolare del presunto credito di provvedere alla cancellazione del nominativo della società alla Centrale Rischi. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza


Il testo integrale