Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16385 - pubb. 09/12/2016

ISC: deve essere esplicitamente indicato solo per i contratti successivi alla delibera CICR. Usura: ad oggi non è possibile valutare se gli interessi moratori superino il tasso soglia usura

Tribunale Varese, 29 Novembre 2016. Est. Longobardi.


Contratto di mutuo – Indicatore Sintetico di Costo – Usura – Interessi moratori e tasso soglia usura – Sommatoria interessi moratori e corrispettivi



Solo dopo il 4 marzo 2003, con la delibera CICR, è stato specificamente introdotto l’obbligo di espressa indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), obbligo che, pertanto, non sussisteva per tutti i contratti stipulati in data antecedente.

Il vaglio di usurarietà degli interessi moratori è limitato all’ipotesi della cd. usura “soggettiva”, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell’istituto.

Ai fini del tasso usurario, agli interessi moratori non si sommano né gli interessi corrispettivi, né le spese. (Giacomo Mastrorosa) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giacomo Mastrorosa del Foro di Varese


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