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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15308 - pubb. 24/06/2016.

Usura, rilevanza delle istruzioni della Banca D'Italia


Tribunale di Treviso, 14 Aprile 2016. Est. Cambi.

Le istruzioni della Banca d'Italia devono essere prese quale riferimento per il calcolo del TEG - Il giudice non può valutare arbitrariamente il contenuto del precetto di cui all'art. 644 c.p. - Le commissioni di massimo scoperto non possono essere inserite nel calcolo del TEG fino al 1.1.2010 - Probabilistici come quello c.d. "worst case"


ln materia di usura, le tanto contestate istruzioni della Banca d’Italia non vengono in rilievo come atto amministrativo, ma costituiscono uno strumento che viene impiegato dall’autorità amministrativa nel procedimento di integrazione del contenuto dell’art. 644 c.p, e dell'art.2 della L. 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio d'interesse in base al quale viene stabilito, con un agevole automatismo, il tasso soglia per ciascuna categoria d'operazione.
Al giudice resta comunque preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso, perché in tal modo egli non si limiterebbe, come gli compete, a verificare il rispetto della legge (che, in questa materia, è integrata dal suddetto procedimento amministrativo), ma andrebbe di fatto a stabilire arbitrariamente proprio il contenuto del precetto, sostituendosi alle autorità amministrative coinvolte.
 
È poi tutto da dimostrare che la formula di matematica finanziaria che viene frequentemente proposta nelle consulenze di parte sia la più idonea a tradurre in percentuale il costo del credito in un finanziamento ad utilizzo  flessibile qual è l’apertura di credito in conto corrente: dividere gli oneri per l’utilizzato invece che per l’accordato, può portare a dei risultati abnormi.
 
Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il TEGM  rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), se detto raffronto non viene effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo, il risultato che se ne ricava sarà inevitabilmente falsato.
 
Le esigenze di simmetria dei termini del raffronto della verifica circa l’eventuale superamento del tasso soglia di cui all'art. 2 della L 108/1996 non consentono quindi nemmeno di includere le commissioni di massimo scoperto nel computo del TEG per il periodo anteriore al 1.1.2010, atteso che tale onere era in precedenza espressamente escluso dalla rilevazione.
 
Questo giudice si è già espresso in altre occasioni circa l’assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dei c.d. scenari probabilistici e a fortiori della suggestiva teoria del “worst case”. (Giuseppe Campo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Campo


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