Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15012 - pubb. 18/05/2016

Contratti bancari, onere della prova del correntista e presunzione di ricezione degli estratti conto

Tribunale Genova, 12 Maggio 2016. Est. Rosella Silvestri.


Contratti bancari - Rapporto di conto corrente - Ripetizione di indebito - Onere della prova del correntista - Produzione integrale degli estratti conto - Presunzione di ricezione degli estratti conto da parte del correntista - Mancato assolvimento dell’onere probatorio - Rigetto



In tema di ripetizione dell’indebito, la parte attrice deve assolvere l’onere della prova che grava sul creditore istante ex art. 2033 c.c. il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi; ciò anche nell’ipotesi in cui si assuma che il pagamento è indebito non per l’intero ma solo per una parte. Tale principio è applicabile anche al correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito, sul quale grava pertanto l’onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto sì da fornire prova degli avvenuti pagamenti indebiti. In difetto, non è possibile accertare in concreto le violazioni dedotte da parte attrice.

Visto il principio di vicinanza della prova e della presunzione di ricezione degli atti inviati all’indirizzo del destinatario ex art.1355 c.c., è onere del correntista dedurre prove circa la mancata ricezione degli estratti conto.

Il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del correntista assorbe le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali e di superamento del c.d. tasso soglia svolte da parte attrice in relazione alla domanda di ripetizione. Infatti nell’azione di ripetizione dell'indebito l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l'oggetto di un'autonoma domanda di accertamento negativo: pertanto, nel caso in cui la domanda di ripetizione debba essere rigettata per mancanza della prova dell'asserito pagamento (in quanto mancano gli estratti conto), l’attore non ha interesse alla pronuncia sull'accertamento negativo del debito, trattandosi di una domanda del tutto diversa per petitum e causa petendi da quella originariamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nicola Scopsi


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