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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13361 - pubb. 16/09/2015.

È nulla la clausola 'uso piazza' contenuta in contratto bancario stipulato con istituto sammarinese, per contrarietà all'art. 117 TUB applicabile quale norma di ordine pubblico interno


Tribunale di Rimini, 24 Luglio 2015. Est. Bernardi.

Giurisdizione civile – Straniero (giurisdizione sullo) – Rapporto di conto corrente bancario con istituto della Repubblica di San Marino – Legge applicabile – Criterio del collegamento più stretto con un determinato Paese – Applicabilità diritto sammarinese – Sussistenza

Contratti bancari – Rapporto di conto corrente con istituto della Repubblica di San Marino – Clausola “uso piazza” senza determinazione specifica del tasso di interesse – Nullità contrattuale per violazione di norme di ordine pubblico ex art. 16, Convenzione di Roma del 1980 – Effetti – Disapplicazione della legge sammarinese

Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Rideterminazione del saldo di conto conseguente a nullità contrattuale – Saldi parziali – Insufficienza – Necessità di produrre in giudizio tutti gli estratti di conto dall’apertura del rapporto – Sussistenza

Usura – Commissione di massimo scoperto – Disciplina previgente alla legge n. 2/2009 – D.M. di rilevazione tassi soglia – Profili di illegittimità


In ambito di contratto bancario stipulato tra correntista italiano e istituto sammarinese, deve ritenersi applicabile il diritto sammarinese in quanto normativa del Paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto medesimo, avendo ivi sede il banchiere ossia il soggetto che, nel rapporto, fornisce la prestazione caratteristica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 57 della L. 218/1995 e art. 4 della L. 975/1984.

In tema di contratto bancario di diritto sammarinese, con riferimento alle clausole contrattuali prevedenti il mero rinvio alle condizioni applicate dalla banca stessa “su piazza”, senza la determinazione specifica del saggio di interesse a debito per il correntista, né degli ulteriori oneri e costi relativi al rapporto in questione, deve comunque affermarsi la nullità di dette clausole in quanto contrarie alle disposizioni contenute nell’art. 117 T.U.B. “ratione temporis” applicabile, qualificabili come norme di ordine pubblico, ciò in forza dell’art. 16 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 per cui ‘l’applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro’.

L’esistenza di una pattuizione nulla quale quella “uso piazza” è insuscettibile di sanatoria per mezzo di una clausola, prevista nello stesso contratto, che consenta alla banca di variare tali condizioni, ciò in quanto all’evidenza l’indeterminatezza iniziale vizia qualsiasi successiva modifica unilaterale.

La rideterminazione del saldo di conto corrente, epurato degli effetti della pattuizione nulla in tema di interessi, comporta la necessità della produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi all’intera vita del rapporti di conto corrente, non potendosi operare i riconteggi sulla base di saldi parziali i quali non consentono di determinare l’ammontare delle competenze illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo, o di altre eventuali pattuizioni afflitte da nullità (cfr. Cass. 2013/21466).

Seppure sostenuta da più parti, anche in sede di legittimità, la valorizzazione della Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.) ai fini della determinazione del tasso contrattuale, da confrontarsi con il tasso soglia, incontra una problematica decisiva, rappresentata dalla circostanza che dichiaratamente (tanto da esservi una rilevazione separata dell’onere in questione) i tassi medi per ciascuna categoria omogenea di operazione oggetto di rilevazione trimestrale ad opera dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze non tengono conto di tale voce di costo del credito; tale modalità di rilevazione – adottata dal Ministero sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia e superate solo a partire dalle istruzioni dell’agosto 2009, con applicazione dal 2010 – importa  seri problemi di legittimità dei singoli D.M. di rilevazione dei tassi soglia.

Ove si volesse considerare anche la C.M.S. nell’ambito della determinazione del tasso contrattuale effettivamente applicato (ex art. 644 quarto comma c.p.) la sola ipotesi di calcolo legittimo è quindi rappresentata dall’applicazione del c.d. “criterio della CMS soglia”, dovendosi altrimenti ritenere l’illegittimità dei singoli D.M. per violazione dell’art. 2 L. 108/1996 con conseguente disapplicazione della normativa in tema di usura, analogamente a quanto avverrebbe in ipotesi di mancata emanazione dei decreti ministeriali. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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