Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10173 - pubb. 13/03/2014

Il contratto di investimento nullo perché sottoscritto dal solo cliente non può essere oggetto di sanatoria o convalida desumibile dal comportamento delle parti o dall’avvenuta esecuzione

Tribunale Forlì, 14 Ottobre 2013. Est. Barbara Vacca.


Intermediazione finanziaria – Contratto quadro e forma scritta ad substantiam – Sottoscrizione del solo cliente – Nullità – Sanatoria e convalida – Esclusione.



In materia di intermediazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del TUF, vige l’onere della forma scritta per la stipula del contratto quadro cosicché, stanti anche i rilevanti doveri di protezione che scaturiscono da tale contratto e sui quali il contraente debole ha diritto di confidare, è necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti negoziali non potendo essere superata, la mancanza di detta sottoscrizione, neppure dalla concorde ammissione delle parti, dalla dichiarazione confessoria di una delle parti ovvero dal comportamento dalle stesse tenuto e ciò in quanto il contratto di investimento nullo perché sottoscritto dal solo cliente, stante la generale insanabilità del contratto nullo per comportamento concludente, non può essere oggetto di sanatoria o convalida desumibile dal comportamento delle parti o dall’avvenuta esecuzione dello stesso. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lozupone


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