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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (2)

Art. 96-ter

Poteri della Banca d’Italia (3)

1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53- bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d’Italia, l’articolo 54, comma 1;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all’articolo 96, comma 3;

d) le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l’istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del sistema;

g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 7, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.