Testo Unico Bancario
TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (2)
1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest’ultimo:
a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell’insufficienza della propria dotazione finanziaria;
b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;
c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
e) indica l’importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96- bis.1, comma 4;
f) informa senza indugio l’ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).
2. L’erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:
a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
c) il sistema di garanzia mutuante informa l’ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.
3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l’importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.