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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (2)

Art. 96-quater-1

Prestiti fra sistemi di garanzia (3)

1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest’ultimo:

a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell’insufficienza della propria dotazione finanziaria;

b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;

c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;

d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;

e) indica l’importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96- bis.1, comma 4;

f) informa senza indugio l’ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).

2. L’erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:

a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;

b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;

c) il sistema di garanzia mutuante informa l’ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l’importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 9, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.