Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario (2)

Art. 95-septies
Applicazione (3)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004 (4).



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) La sezione III-bis è stata inserita dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(4) Comma così modificato prima dall’art. 1, comma 42, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 e, successivamente, dall’art. 1, comma 3, lett. a), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.